Art. 30
Misure in caso di irregolarità e infrazioni
In vigore dal 28 giu 2007
Misure in caso di irregolarità e infrazioni
1. Ove sia constatata una irregolarità in relazione all’osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo assicura che nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, se ciò sia proporzionato all’importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari.
Ove sia constatata un’infrazione grave o avente effetti prolungati, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo vieta all’operatore interessato di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l’autorità competente dello Stato membro.
2. Gli organismi di controllo, le autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati si comunicano reciprocamente senza indugio e, se del caso, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico.
Il livello di comunicazione dipende dalla gravità e dall’entità dell’irregolarità o dell’infrazione constatata.
La Commissione può specificare, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, la forma e le modalità che devono assumere dette comunicazioni.
Storico versioni
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