Art. 33
Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti
In vigore dal 28 giu 2007
Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti
1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario come prodotto biologico a condizione che:
a)
il prodotto in questione sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV;
b)
gli operatori siano stati soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuo ed efficace;
c)
in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori abbiano sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 o ad un’autorità o ad un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3;
d)
il prodotto sia munito di un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 2, o da un’autorità o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3 e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
L’esemplare originale del certificato di cui al presente paragrafo accompagna la merce fino all’azienda del primo destinatario; l’importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell’autorità o dell’organismo di controllo per almeno due anni.
2. La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.
All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo del paese terzo interessato.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i paesi terzi riconosciuti trasmettono alla Commissione una relazione annuale sintetica relativa all’attuazione e all’esecuzione delle misure di controllo definite nel paese terzo.
Sulla base delle informazioni di queste relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata vigilanza dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.
3. Per i prodotti non importati ai sensi dell’, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, riconoscere le autorità e gli organismi di controllo, inclusi le autorità e gli organismi di controllo di cui all’, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del paragrafo 1, e compilare un elenco delle autorità e degli organismi di controllo suddetti. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.
La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dalle autorità o dagli organismi di controllo dei paesi terzi.
All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’autorità o l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. L’organismo o l’autorità di controllo è sottoposto regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle sue attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di una autorità competente. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo applicate nel paese terzo dall’organismo o dall’autorità di controllo interessati.
Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall’organismo di accreditamento o, se del caso, dall’autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.
Sulla base di queste relazioni di valutazione la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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