Art. 32 · Importazioni di prodotti conformi

Art. 32

Importazioni di prodotti conformi

In vigore dal 28 giu 2007
Importazioni di prodotti conformi 1.   Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario come biologico a condizione che: a) il prodotto in questione sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento ed alle norme di attuazione relative alla sua produzione, adottate ai sensi del regolamento stesso; b) tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di un’autorità o un organismo di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2; c) gli operatori interessati siano in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità nazionali il documento giustificativo di cui all’, che consente di identificare l’operatore che ha eseguito l’ultima operazione e di verificare che detto operatore si è conformato al disposto delle lettere a) e b), emesso dall’autorità o dall’organismo di controllo di cui alla lettera b). 2.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, riconosce gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all’, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti. Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti». Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle loro attività da parte dell’organismo di accreditamento. All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’autorità o l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall’autorità o dall’organismo di controllo interessati. Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall’organismo di accreditamento o, se del caso, dall’autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività. Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.
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