Art. 35 · Trasmissione di informazioni alla Commissione

Art. 35

Trasmissione di informazioni alla Commissione

In vigore dal 28 giu 2007
Trasmissione di informazioni alla Commissione Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni: a) nomi e indirizzi delle autorità competenti e, se del caso, i loro rispettivi numeri di codice e, se del caso, i marchi di conformità; b) elenchi delle autorità e degli organismi di controllo con i rispettivi numeri di codice e, se del caso, i loro marchi di conformità. La Commissione pubblica periodicamente l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo.
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