Art. 40

Misure transitorie

In vigore dal 28 giu 2007
Misure transitorie Vengono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, misure intese ad agevolare la transizione dal regolamento (CEE) n. 2092/91 al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:834:oj#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure transitorie (Art. 40 Regolamento (UE) 2007/834) — Testo vigente | Portale Normativo