Art. 41

Relazione al Consiglio

In vigore dal 28 giu 2007
Relazione al Consiglio 1.   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Consiglio una relazione. 2.   La relazione esamina in particolare l’esperienza acquisita dall’applicazione del presente regolamento e più specificatamente i seguenti aspetti: a) il campo di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli alimenti biologici preparati dalla ristorazione collettiva; b) il divieto di utilizzare gli OGM, compresa la disponibilità di prodotti non ottenuti da OGM, la dichiarazione del venditore, la fattibilità di specifiche soglie di tolleranza e il loro impatto sul settore biologico; c) il funzionamento del mercato interno e del sistema dei controlli, verificando in special modo che le prassi consolidate non diano luogo a concorrenza sleale o ostacolino la produzione e la commercializzazione di prodotti biologici. 3.   La Commissione, se del caso, correda la relazione di proposte pertinenti.
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