Art. 27
In vigore dal 30 mag 2007
1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per rilasciare le autorizzazioni d’importazione di cui all’ devono essere conformi al modello di autorizzazione d’importazione figurante nell’allegato III.
2. I moduli delle autorizzazioni d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia, di cui la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il numero 1, è rilasciata al richiedente e la seconda, denominata «esemplare per l’autorità competente» e recante il numero 2, è conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. A fini amministrativi le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2.
3. I moduli sono stampati su carta bianca per scrittura non contenente pasta meccanica, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm; l’interlinea è di 4,24 mm (un sesto di pollice); il lay out dei moduli deve essere rigorosamente rispettato. Su entrambe le facce dell’esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, viene inoltre stampato un fondo arabescato di colore rosso che renda evidente qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi ultimi possono essere stampati anche da tipografie incaricate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare un riferimento all’incarico da parte dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l’identificazione.
5. Al momento del rilascio, le autorità competenti dello Stato membro assegnano un numero alle autorizzazioni d’importazione e ai loro estratti. Il numero dell’autorizzazione d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10 le autorità competenti indicano il corrispondente gruppo di prodotti di acciaio.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione sono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi di rilascio può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere o cifre ottenute mediante perforazione o stampa sulla licenza. Nel registrare i quantitativi assegnati gli organismi di rilascio applicano un metodo antifalsificazione che renda impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.
9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro in cui possono essere registrati i quantitativi; tale registrazione è effettuata dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, oppure dalle autorità amministrative competenti all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che esso figuri per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le autorizzazioni di importazione e gli estratti rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, nonché le indicazioni e i visti da esse apposti, hanno in ciascuno degli altri Stati membri gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti, dalle autorità di detti Stati membri.
11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
Storico versioni
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