Art. 29

In vigore dal 30 mag 2007
1.   I certificati di origine e le licenze di esportazione sono oggetto di controlli a posteriori effettuati a campione oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri abbiano fondati dubbi sull’autenticità del certificato o della licenza o sull’esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione. In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia di tali documenti alle autorità competenti dell’Ucraina indicando, eventualmente, i motivi di forma o di sostanza che giustificano l’indagine. Qualora sia stata presentata la fattura, quest’ultima o una sua copia viene allegata all’originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti trasmettono inoltre le eventuali informazioni che inducano a ritenere inesatte le indicazioni figuranti nel certificato di origine o nella licenza di esportazione. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine. 3.   I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 sono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguarda le merci effettivamente esportate e se le merci possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capo. Le autorità comunitarie competenti possono inoltre chiedere copie di tutta la documentazione necessaria per accertare i fatti, in particolare l’origine delle merci. 4.   Se da tali controlli emergono abusi o gravi irregolarità nell’utilizzo delle dichiarazioni d’origine, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione, la quale a sua volta trasmette l’informazione agli altri Stati membri. 5.   I controlli a campione effettuati a norma del presente articolo non ostacolano l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
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