Art. 30

In vigore dal 30 mag 2007
1.   Se dalla procedura di controllo di cui all’ o dalle informazioni in possesso delle autorità comunitarie competenti risulta una violazione delle disposizioni del presente capo, le suddette autorità chiedono all’Ucraina di svolgere, o di provvedere a che vengano svolte, le indagini del caso sulle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capo. I risultati delle indagini sono comunicati alle autorità comunitarie competenti insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci. 2.   Nell’ambito delle misure adottate a norma del presente capo, le autorità comunitarie competenti possono scambiare con le autorità competenti dell’Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capo. 3.   Qualora si accerti che le disposizioni del presente capo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:752:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 30 Regolamento (UE) 2007/752 — Testo vigente | Portale Normativo