Art. 25

In vigore dal 30 mag 2007
La licenza d’esportazione e il certificato d’origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».
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Art. 25 Regolamento (UE) 2007/752 — Testo vigente | Portale Normativo