Art. 20
In vigore dal 30 mag 2007
1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato che il quantitativo richiesto è disponibile entro il contingente in questione a norma dell’, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un’autorizzazione d’importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza di esportazione corrispondente. L’importatore presenta tale documento al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello di spedizione delle merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d’importazione sono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro, indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione, a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il contingente corrispondente.
2. Le autorizzazioni d’importazione sono valide per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prolungarne la validità di un periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le autorizzazioni d’importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall’importatore per ottenere l’autorizzazione d’importazione deve contenere:
a)
il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore;
b)
il nome e l’indirizzo completo dell’importatore;
c)
la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;
d)
il paese d’origine delle merci;
e)
il paese di spedizione;
f)
il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;
g)
il peso netto per ogni voce NC;
h)
il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC;
i)
se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto;
j)
la data e il numero della licenza di esportazione;
k)
gli eventuali codici interni utilizzati a fini amministrativi;
l)
la data e la firma dell’importatore.
5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un’autorizzazione d’importazione.
6. L’autorizzazione d’importazione può essere rilasciata elettronicamente a condizione che gli uffici doganali interessati abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:752:oj#art-20