Art. 23

In vigore dal 30 mag 2007
1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall’Ucraina per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno superano il contingente fissato per tale gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri ne sono informate immediatamente affinché sospendano il rilascio delle autorizzazioni di importazione. In tal caso, la Commissione avvia immediatamente consultazioni. 2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni di importazione per i prodotti originari dell’Ucraina non oggetto di licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capo.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2007/752 — Testo vigente | Portale Normativo