Art. 22

In vigore dal 30 mag 2007
Le autorizzazioni d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, a norma dell’, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore comunitario indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:752:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo