Art. 2
In vigore dal 30 mag 2007
1. L’importazione nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari dell’Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali indicati nell’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari dell’Ucraina, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell’allegato II, e di un’autorizzazione di importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri a norma dell’.
Le importazioni autorizzate sono imputate ai limiti quantitativi stabiliti per l’anno in cui i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali sono rilasciate autorizzazioni d’importazione non superino in nessun momento i contingenti complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili nel contingente relativo al gruppo di prodotti di acciaio e al paese fornitore in questione, per i quali uno o più importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell’allegato IV.
3. Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1o gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1871/2006 sono imputate ai limiti quantitativi per il 2007 indicati nell’allegato V del presente regolamento.
4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.
Storico versioni
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