Art. 6

In vigore dal 30 mag 2007
1.   Quando, a seguito di un’indagine svolta secondo la procedura di cui al capo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell’allegato I, originari dell’Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi di cui all’ e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di concordare un adeguamento dei limiti quantitativi corrispondenti. 2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all’Ucraina di adottare a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere effettuati nell’anno in cui è stata fatta la richiesta di consultazioni oppure, quando i limiti quantitativi per l’anno in corso sono esauriti, nell’anno successivo, sempreché l’elusione sia chiaramente dimostrata. 3.   Se la Comunità e l’Ucraina non trovano una soluzione soddisfacente, la Commissione, qualora constati che l’elusione è chiaramente provata, detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell’Ucraina.
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