Art. 1

In vigore dal 30 mag 2007
1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I e originari dell’Ucraina. 2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I. 3.   L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità. 4.   Le procedure di controllo dell’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capi II e III.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2007/752 — Testo vigente | Portale Normativo