Art. 1
In vigore dal 30 mag 2007
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I e originari dell’Ucraina.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I.
3. L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
4. Le procedure di controllo dell’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capi II e III.
Storico versioni
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