Art. 4

In vigore dal 30 mag 2007
1.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d’importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi per i quali hanno ricevuto domande di autorizzazione d’importazione, corredate delle licenze di esportazione originali. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri. 2.   Le richieste incluse nelle notifiche alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica. 3.   Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l’intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti dell’Ucraina nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri avvisano immediatamente la Commissione quando vengono informate del fatto che un quantitativo non è utilizzato nel periodo di validità dell’autorizzazione d’importazione. Tali quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del contingente comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti. 5.   Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione. 6.   Le autorizzazioni d’importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capo II. 7.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni di importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti dell’Ucraina. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti dell’Ucraina della revoca o dell’annullamento di una licenza di esportazione dopo che i prodotti interessati sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione vengono imputati al contingente dell’anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.
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