Art. 11

In vigore dal 30 mag 2007
1.   Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure vigenti nella Comunità determina una modifica di una prassi di classificazione o di un gruppo di prodotti che riguarda un prodotto oggetto del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un termine di trenta giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione. 2.   I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono soggetti alla precedente classificazione, sempreché le merci in questione siano presentate all’importazione entro sessanta giorni da tale data.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2007/752 — Testo vigente | Portale Normativo