Art. 13
In vigore dal 30 mag 2007
1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l’importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in questione sono provvisoriamente sottoposte al regime di importazione ad esse applicabile a norma del presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.
2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:
a)
i quantitativi di prodotti interessati;
b)
il gruppo di prodotti che figura nella documentazione di importazione e quello registrato dalle autorità competenti;
c)
il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.
3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d’importazione per i prodotti di acciaio soggetti ad un limite quantitativo comunitario indicato nell’allegato V in seguito a riclassificazione, finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all’.
4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.
Storico versioni
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