Art. 14

In vigore dal 30 mag 2007
Nei casi di cui all’ e in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti dell’Ucraina, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con l’Ucraina al fine di giungere ad un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2007/752 — Testo vigente | Portale Normativo