Art. 12

In vigore dal 30 mag 2007
Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure comunitarie di cui all’ riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni a norma dell’ al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all’allegato V.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2007/752 — Testo vigente | Portale Normativo