Art. 10

In vigore dal 30 mag 2007
La Commissione informa le autorità competenti dell’Ucraina di tutte le decisioni adottate secondo le procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, entro un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende: a) la descrizione dei prodotti interessati; b) il gruppo di prodotti corrispondente, il codice della nomenclatura combinata (codice NC) e il codice TARIC; c) i motivi della decisione.
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