Art. 21

In vigore dal 30 mag 2007
La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione emesse dalle autorità competenti dell’Ucraina e sulla base delle quali sono state rilasciate le autorizzazioni di importazione.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2007/752 — Testo vigente | Portale Normativo