Art. 26
In vigore dal 30 mag 2007
In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l’esportatore può chiedere alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento di emettere un duplicato sulla base dei documenti d’esportazione in suo possesso. Tale duplicato della licenza o del certificato deve recare la dicitura «duplicate».
Il duplicato reca la data del documento originale (licenza di esportazione o certificato di origine).
Storico versioni
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