Art. 5

Revisioni

In vigore dal 14 mag 2007
Revisioni 1.   I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali, nonché i programmi speciali di sostegno e le azioni di cui all', paragrafo 7, del presente regolamento, sono oggetto di revisioni operative annuali, di revisioni intermedie e finali nonché, all'occorrenza, di revisioni ad hoc. Tali revisioni sono effettuate localmente dalla Commissione e dal paese o dalla regione partner interessati conformemente alle disposizioni dell' dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE e sono organizzate sulla base dei principi generali di coordinamento, titolarità e efficacia degli aiuti di cui agli . I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali sono oggetto di altre revisioni ad hoc, effettuate tra le revisioni annuali, intermedie e finali in linea con l', paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE. 2.   Le revisioni intermedie e finali sono parte integrante del processo di programmazione. Esse valutano il documento di strategia, comprese le strategie pluriennali di adeguamento per i paesi del protocollo «zucchero» e tutti gli altri programmi finanziati dagli strumenti comunitari di cui all', paragrafo 4, e il programma indicativo pluriennale in funzione delle esigenze e dei risultati. La revisione comprende, per quanto possibile, una valutazione dell'impatto della cooperazione comunitaria allo sviluppo in relazione all'obiettivo generale di riduzione della povertà di cui all', paragrafo 1, agli obiettivi, alle risorse assegnate e agli indicatori specificati nella strategia di sostegno nonché la valutazione del rispetto dei principi dell'efficacia degli aiuti di cui agli e della possibilità di svilupparli ulteriormente. Al termine della revisione intermedia o della revisione finale, a) i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali possono essere adeguati qualora le revisioni mettano in luce problemi specifici o la mancanza di progressi nel conseguimento degli obiettivi e dei risultati indicati, o qualora la situazione sia mutata, anche per effetto dei processi di armonizzazione in atto, quali la divisione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri ed eventuali altri donatori; b) l'assegnazione indicativa pluriennale nazionale e regionale può essere aumentata o ridotta in funzione delle esigenze e dei risultati. 3.   Le revisioni operative annuali sono effettuate conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 4, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE. In caso di esigenze nuove o speciali, di cui all', paragrafo 5, e all', paragrafo 2, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, come quelle derivanti da una situazione post-crisi, o di risultati eccezionali, quando l'assegnazione indicativa pluriennale è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana, l'assegnazione indicativa pluriennale può essere aumentata al termine della revisione operativa annuale. I risultati generali delle revisioni operative annuali sono presentate al comitato del FES per uno scambio di opinioni ai sensi dell', paragrafo 4, del presente regolamento. 4.   Possono essere effettuate revisioni ad hoc, su richiesta dello Stato ACP interessato o della Commissione, in caso di esigenze nuove o speciali o di risultati eccezionali ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo o nelle circostanze eccezionali di cui agli articoli 72 e 73 dell'accordo di partenariato ACP-CE riguardanti l'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza. La Commissione tiene conto delle richieste di revisioni ad hoc presentate dagli Stati membri. L'improvviso verificarsi di imprevedibili difficoltà umanitarie, economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali, crisi provocate dall'uomo, come le guerre e altri conflitti, situazioni post-conflitto, minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili in un paese o in una regione rientra fra i casi che giustificano una revisione ad hoc. a) Al termine della revisione ad hoc possono essere proposte le misure speciali di cui all' del presente regolamento. L'assegnazione del programma indicativo pluriennale o del programma d'azione speciale può essere aumentata, all'occorrenza, entro i limiti dei fondi disponibili di cui all' dell'accordo interno. Qualora non sia stato firmato un documento di strategia, può essere finanziato un sostegno speciale attingendo all'assegnazione per gli imprevisti di cui all', paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE. b) Le misure adottate sono coerenti e complementari con gli altri strumenti comunitari, incluso lo strumento per l'aiuto umanitario di cui all', paragrafo 4. c) Qualora paesi partner o gruppi di paesi partner siano direttamente interessati o colpiti da crisi o da situazioni post-crisi, la programmazione pluriennale presta particolare attenzione ad un maggior coordinamento tra i soccorsi, il risanamento e lo sviluppo, al fine di garantire la transizione dalla situazione di emergenza alla fase di sviluppo; nei programmi riguardanti i paesi e le regioni esposti regolarmente al rischio di catastrofi naturali sono comprese anche le relative misure di preparazione e di prevenzione. 5.   In caso di nuove esigenze ai sensi della dichiarazione congiunta VI sull', paragrafo 2, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE riguardante la cooperazione intra-ACP, l'assegnazione programmabile intra-ACP può essere aumentata attingendo alle riserve intra-ACP entro i limiti globali fissati all', lettera b), dell'accordo interno. 6.   Le eventuali modifiche dei documenti di strategia e/o dell'assegnazione delle risorse derivanti da una delle revisioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3. Le aggiunte ai documenti di strategia, compresi i programmi indicativi pluriennali, e ai programmi speciali di sostegno sono successivamente adottate di concerto dalla Commissione e dallo Stato o dalla regione ACP interessati e, una volta adottate, sono vincolanti per la Comunità e per tale Stato o regione.
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