Art. 4
Documenti di strategia nazionale e regionale e programmazione pluriennale
In vigore dal 14 mag 2007
Documenti di strategia nazionale e regionale e programmazione pluriennale
1. I documenti di strategia nazionale e regionale sono elaborati sulla base dei principi generali di coordinamento, titolarità e efficacia degli aiuti di cui agli secondo il quadro comune per i documenti di strategia nazionale e i principi per una programmazione comune pluriennale adottati dal Consiglio l'11 aprile 2006.
2. I documenti di strategia mirano a fornire un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e il paese o la regione partner interessati, in linea con le finalità globali, l'ambito d'applicazione, gli obiettivi e i principi dell'accordo di partenariato ACP-CE. I documenti di strategia contemplano, oltre alla cooperazione allo sviluppo finanziata dal FES, tutti gli altri strumenti comunitari che hanno un impatto sul paese o sulla regione partner volti ad assicurare la coerenza politica con altri aspetti dell'azione esterna della Comunità, ivi compresa, se opportuno, la BEI.
3. Fatte salve le circostanze di cui all', paragrafo 5, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati in base ai rispettivi documenti di strategia e sono oggetto di un accordo con il paese o la regione interessati. Si pone l'accento sulla valutazione comune delle esigenze, sull'analisi dei risultati e dei settori, nonché sulle priorità. Nell'ambito dell', paragrafo 3, e nei casi in cui la Commissione partecipa ad un processo di programmazione comune, il programma indicativo pluriennale, se opportuno, figura in un documento elaborato insieme agli altri donatori partecipanti. I programmi indicativi pluriennali comprendono:
a)
i settori prioritari selezionati per il finanziamento comunitario, gli obiettivi globali, i beneficiari di riferimento, gli impegni di politica generale e l'impatto previsto;
b)
l'assegnazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario. L'assegnazione per settore prioritario può essere circoscritta, ove necessario, ad una determinata forcella. Il sostegno comunitario è concentrato in un numero limitato di settori principali e, ove opportuno, tramite un sostegno generale di bilancio e assicura l'allineamento alle operazioni finanziate dal paese o regione ACP interessati, nonché la complementarità e la coerenza con le operazioni finanziate dagli Stati membri e da altri donatori;
c)
per ogni settore prioritario, e in caso di sostegno generale di bilancio, gli obiettivi specifici, gli impegni di politica settoriale, nonché le misure e le operazioni più opportune per conseguire tali obiettivi e traguardi. Il programma indicativo descrive inoltre l'impatto previsto, definisce i risultati e i relativi indicatori quantitativi e qualitativi e stabilisce un calendario per l'attuazione, comprendente l'impegno e l'erogazione delle risorse e per i risultati previsti. Gli indicatori, nella misura del possibile, sono allineati al sistema di monitoraggio del paese o regione partner e sono basati su tale sistema;
d)
le risorse destinate a programmi e progetti che non rientrano nei settori prioritari nonché, possibilmente, un quadro generale di tali attività e l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuna di esse. Possono rientrare in questo ambito le priorità e le risorse specifiche destinate ad intensificare la cooperazione con le regioni ultraperiferiche della Comunità, i PTOM o i paesi e le regioni partner limitrofi di cui all' del presente regolamento e le modalità per definire e coordinare la selezione di tali progetti di interesse comune;
e)
il tipo di soggetti non statali che può beneficiare di finanziamenti e, possibilmente, le risorse da stanziare e il tipo di attività da finanziare.
Le risorse possono essere assicurate con modalità diverse, anche complementari, a seconda dei migliori risultati ottenuti in ciascun paese. L'uso del sostegno di bilancio viene fatto a norma dei criteri di ammissibilità previsti dall', paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-CE.
4. I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali tengono conto delle misure e dei programmi ammissibili a finanziamenti provenienti da altri FES o strumenti comunitari, evitando le duplicazioni. Si presta particolare attenzione all'interazione tra le strategie di sostegno nazionali, regionali e intra-ACP nonché alla coerenza con gli strumenti comunitari, segnatamente il regolamento (CE) n. 1905/2006, il regolamento (CE) n. 1889/2006, il regolamento (CE) n. 1257/96, tenuto conto delle azioni avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 che istituisce uno strumento per la stabilità (13). Nei documenti di strategia nazionale sono incluse le strategie pluriennali di adeguamento per i paesi ACP del protocollo «zucchero» previste dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo.
5. Il documento di strategia di cui al paragrafo 4, compreso il relativo programma indicativo pluriennale, è adottato dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3. Allorché i documenti di strategia di cui al paragrafo 1 sono trasmessi agli Stati membri nel comitato FES, la Commissione li trasmette contemporaneamente anche all'assemblea parlamentare paritetica per conoscenza, nel pieno rispetto del processo decisionale previsto dal titolo IV del presente regolamento.
6. I documenti di strategia, compresi i programmi indicativi pluriennali, vengono successivamente adottati di concerto dalla Commissione e dallo Stato o dalla regione ACP interessati e, una volta adottati, sono vincolanti per la Comunità e per tale Stato o regione. I paesi con cui non è stato firmato un documento di strategia possono comunque beneficiare dei finanziamenti a titolo dell'assegnazione per gli imprevisti di cui all', paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE.
7. Le disposizioni di cui all', paragrafo 5, del presente regolamento possono consistere in programmi speciali di sostegno, in sostituzione dei documenti di strategia nazionale nei casi previsti all', paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE quando l'ordinatore nazionale nel paese partner si trovi nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni, oppure consistere in azioni finanziate mediante l'assegnazione per gli imprevisti di cui all', paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE nei casi previsti nell', paragrafo 4, di tale allegato quando il paese partner non possa accedere ai normali fondi programmabili di cui all', paragrafo 2, lettera a), dell'allegato. Detti programmi speciali di sostegno e azioni finanziate mediante l'assegnazione per gli imprevisti ottemperano alle disposizioni dei paragrafi precedenti e tengono conto delle considerazioni particolari di cui all', paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento. Essi sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento.
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