Art. 10

Partecipazione di un paese o di una regione terzi

In vigore dal 14 mag 2007
Partecipazione di un paese o di una regione terzi Per garantire coerenza ed efficacia all'assistenza comunitaria, la Commissione può decidere che i paesi in via di sviluppo non ACP e gli organismi di integrazione regionale a cui partecipano Stati ACP che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionale e possono beneficiare dell'assistenza comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 1905/2006, del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato (14), i PTOM ammissibili all'assistenza comunitaria a norma della decisione 2001/822/CE e le regioni ultraperiferiche della Comunità possono beneficiare dei fondi di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno per i progetti o programmi di natura regionale o transfrontaliera che rispettano le disposizioni dell' dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE. I finanziamenti corrispondenti possono essere previsti nei documenti di strategia, nei programmi indicativi pluriennali e nelle misure speciali di cui all' del presente regolamento. Queste disposizioni saranno inserite nei programmi d'azione annuali.
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