Art. 9

Cofinanziamento e contributi supplementari degli Stati membri

In vigore dal 14 mag 2007
Cofinanziamento e contributi supplementari degli Stati membri 1.   Si ha cofinanziamento quando un progetto o un programma riceve contributi da varie fonti: a) nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in varie sottoparti chiaramente identificabili, ciascuna finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento può sempre essere identificata; b) nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale che non sia possibile identificare la provenienza del finanziamento di una specifica attività intrapresa nell'ambito del progetto o del programma. 2.   Quando la Commissione partecipa ad un cofinanziamento congiunto, le disposizioni di attuazione che disciplinano tali fondi, ivi comprese, se opportuno, la necessità di una valutazione congiunta e della copertura degli eventuali costi amministrativi sostenuti dall'organismo incaricato di gestire i fondi messi in comune, sono stabilite nell'accordo di finanziamento secondo norme e procedure specificate nel regolamento finanziario di cui all', paragrafo 2, dell'accordo interno. Se la Commissione riceve e gestisce fondi per conto: a) degli Stati membri e dei relativi enti regionali o locali, più specificatamente gli enti pubblici e parapubblici; b) di altri paesi donatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parapubblici; c) di organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali, per l'attuazione delle misure congiunte, detti fondi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario di cui all', paragrafo 2, dell'accordo interno e integrati come tali nei programmi d'azione annuali. È garantita la visibilità dei contributi degli Stati membri. Ogniqualvolta la Commissione affida fondi agli organismi di cui al comma precedente per finanziare l'assolvimento di funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, in particolare quelle connesse all'esecuzione del FES, il cofinanziamento deve risultare, ed essere debitamente giustificato, nei programmi d'azione annuali; è garantita la visibilità del contributo del FES. 3.   Quando la gestione di un cofinanziamento congiunto è affidata alla BEI, le disposizioni di attuazione che disciplinano tali fondi, ivi compresa la copertura, se opportuno, dei costi amministrativi sostenuti dalla BEI, sono elaborate in conformità dello statuto e del regolamento interno della BEI. 4.   Gli Stati membri possono inoltre fornire, di propria iniziativa, alla Commissione o alla BEI contributi volontari conformemente all', paragrafo 9, dell'accordo interno per agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE al di fuori del cofinanziamento congiunto. Tali contributi non incidono sull'assegnazione globale di fondi a titolo del 10o FES e la loro destinazione specifica può avvenire solo in situazioni debitamente motivate, ad esempio in risposta alle circostanze eccezionali di cui all', paragrafo 4. I finanziamenti supplementari sono inclusi nel processo di programmazione e di revisione, nonché nei programmi d'azione annuali di cui al presente regolamento e rispecchiano la titolarità del paese o della regione partner. I contributi volontari affidati alla Commissione vengono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario di cui all', paragrafo 2, dell'accordo interno. Essi sono considerati alla stregua dei contributi regolari degli Stati membri previsti all', paragrafo 2, dell'accordo interno, tranne per quanto concerne le disposizioni degli dell'accordo interno in merito a cui possono essere stabilite modalità specifiche in accordi bilaterali di contributo. 5.   Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio e il comitato FES dei contributi volontari supplementari affidati alla Commissione o alla BEI per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE. Le eventuali destinazioni specifiche sono debitamente motivate e le conseguenti modifiche dei programmi d'azione annuali o dei documenti di strategia sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3.
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