Art. 11

Competenze del comitato del FES

In vigore dal 14 mag 2007
Competenze del comitato del FES 1.   Il comitato del FES istituito ai sensi dell' dell'accordo interno si pronuncia, secondo la procedura di gestione di cui al paragrafo 3, sulle questioni di fondo della cooperazione allo sviluppo a livello nazionale, regionale e intra-ACP finanziata dal 10o FES e dalle altre risorse comunitarie di cui all', paragrafo 3. 2.   I compiti del comitato del FES si estendono alle responsabilità indicate nei titoli II e III del presente regolamento: a) programmazione degli aiuti comunitari a titolo del 10o FES e revisioni della programmazione, con particolare riguardo alle strategie nazionali, regionali e intra-ACP; e b) monitoraggio dell'attuazione dell'aiuto comunitario, compresi, tra l'altro, l'impatto dell'aiuto per la riduzione della povertà, gli aspetti settoriali, le questioni trasversali, il funzionamento del coordinamento sul campo con gli Stati membri e altri donatori e i progressi in merito ai principi dell'efficacia degli aiuti di cui all'. 3.   Quando il comitato del FES è chiamato ad esprimere un parere, il rappresentante della Commissione sottopone a tale comitato, entro i limiti temporali fissati nella decisione del Consiglio sul regolamento interno del comitato del FES di cui all', paragrafo 5, dell'accordo interno, un progetto delle misure da adottare. Il comitato del FES esprime il suo parere entro un termine, non superiore a 30 giorni, che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. La BEI partecipa allo scambio d'opinioni. Il parere viene espresso alla maggioranza qualificata indicata all', paragrafo 3, dell'accordo interno in base ai voti degli Stati membri, a cui viene attribuita la ponderazione specificata all', paragrafo 2, dell'accordo interno. Dopo che il comitato del FES ha espresso il suo parere, la Commissione adotta misure che sono applicate senza indugio. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato del FES, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle misure per un periodo che, in linea di principio, non eccede i 30 giorni a decorrere da tale comunicazione, periodo che tuttavia può essere prorogato sino a 30 giorni in circostanze eccezionali. Il Consiglio può adottare una decisione diversa entro il periodo suddetto, deliberando alla stessa maggioranza qualificata del comitato del FES. 4.   Il Comitato del FES procede a uno scambio di opinioni sulle conclusioni generali delle revisioni operative annuali e sulla relazione annuale di cui all', paragrafo 3. Ciascuno Stato membro può inoltre chiedere uno scambio di opinioni sulle valutazioni di cui all', paragrafo 3. Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di fornire informazioni al comitato del FES e avere uno scambio di opinioni sulle questioni connesse ai compiti di cui al paragrafo 2. Detti scambi di opinioni possono condurre alla formulazione di raccomandazioni degli Stati membri, di cui la Commissione tiene conto. 5.   Il comitato del FES esamina altresì la coerenza e la complementarità dell'aiuto comunitario con quello degli Stati membri e, se opportuno, di altri donatori, conformemente agli , basandosi sulle conclusioni delle revisioni predisposte dalla Commissione.
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Competenze del comitato del FES (Art. 11 Regolamento (UE) 2007/617) — Testo vigente | Portale Normativo