Art. 13
Comitato del Fondo investimenti
In vigore dal 14 mag 2007
Comitato del Fondo investimenti
1. Il comitato FI, istituito sotto l'egida della BEI ai sensi dell' dell'accordo interno, è composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Ciascun governo designa un rappresentante e un supplente. La Commissione procede allo stesso modo per il proprio rappresentante. Per assicurare la continuità, il presidente del comitato FI è eletto dai membri e nell'ambito del comitato stesso per un mandato di due anni. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno. Solo i membri del comitato FI designati dagli Stati membri o i rispettivi supplenti hanno diritto di voto.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato FI sulla base di una proposta formulata dalla BEI previa consultazione della Commissione.
Il comitato FI delibera a maggioranza qualificata. Ai voti è attribuita la ponderazione di cui all' dell'accordo interno.
Il comitato FI si riunisce almeno quattro volte all'anno. Possono essere indette riunioni supplementari su richiesta della BEI o dei membri del comitato ai sensi del regolamento interno. Inoltre il comitato FI può formulare un parere con procedura scritta, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
2. Il comitato FI approva:
a)
orientamenti per l'attuazione del Fondo investimenti, un quadro per la valutazione del suo impatto sullo sviluppo e le relative proposte di revisione;
b)
le strategie di investimento e i programmi di attività del Fondo investimenti, compresi gli indicatori di risultato, sulla base degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE e dei principi generali della politica della Comunità in materia di sviluppo;
c)
le relazioni annuali del Fondo investimenti;
d)
qualsiasi documento di politica generale, comprese le relazioni di valutazione, riguardante il Fondo investimenti.
3. Inoltre, il comitato FI esprime un parere in merito alle:
a)
proposte relative alla concessione di abbuoni di interessi di cui all', paragrafo 7, e all', paragrafo 2, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE. In tal caso, il comitato esprime anche un parere sull'uso di tali abbuoni di interessi. Al fine di agevolare il processo di approvazione delle operazioni di piccola entità, il comitato FI può esprimere un parere favorevole sulle proposte della BEI riguardanti un'assegnazione globale per abbuoni di interessi che successivamente, senza un ulteriore parere del comitato FI e/o della Commissione, può essere ripartita dalla BEI in sottoassegnazioni a favore di singoli progetti secondo i criteri indicati nell'assegnazione globale, compresa la sottoassegnazione massima per abbuono di interessi per progetto;
b)
proposte intese a un intervento del Fondo investimenti per i progetti su cui la Commissione abbia espresso parere negativo;
c)
altre proposte relative al Fondo investimenti sulla base dei principi generali enunciati negli orientamenti operativi.
Gli organi direttivi della BEI possono inoltre chiedere, di tanto in tanto, al comitato FI di pronunciarsi su tutte le proposte di finanziamento o su alcune categorie di proposte di finanziamento.
4. Spetta alla BEI sottoporre in tempo utile al comitato FI le questioni che richiedono l'approvazione o il parere del comitato stesso, come previsto ai paragrafi 1, 2 e 3. Le proposte presentate per parere al comitato sono formulate conformemente ai pertinenti criteri e principi enunciati negli orientamenti operativi.
5. La BEI coopera strettamente con la Commissione e, se opportuno, coordina le operazioni con i donatori. In particolare:
a)
la BEI prepara o rivede insieme alla Commissione gli orientamenti per l'attuazione del Fondo investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a); la BEI è responsabile del rispetto degli orientamenti e garantisce che i progetti da essa sostenuti rispettino le norme sociali e ambientali internazionali e siano coerenti con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE e dei principi generali della politica della Comunità in materia di sviluppo e con le pertinenti strategie nazionali o regionali in materia di cooperazione;
b)
la BEI chiede il parere preliminare della Commissione sulle strategie d'investimento, sui programmi di attività e sui documenti di politica generale;
c)
la BEI informa la Commissione riguardo ai progetti da essa amministrati a norma dell', paragrafo 2, e nella fase di valutazione di un progetto, chiede il parere della Commissione sulla conformità dei progetti rispetto alle strategie di cooperazione nazionali o regionali pertinenti o, se del caso, agli obiettivi generali del Fondo investimenti;
d)
salvo nei casi di abbuoni di interessi che rientrano nell'assegnazione globale di cui al paragrafo 3, lettera a), nella fase di valutazione di un progetto, la BEI chiede inoltre l'accordo della Commissione su qualsiasi proposta di abbuono di interessi sottoposta al comitato FI, per quanto riguarda la conformità all', paragrafo 7, e all', paragrafo 2, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e ai criteri definiti negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.
Si considera che la Commissione abbia espresso parere favorevole o abbia approvato una proposta se non ha notificato un parere negativo al riguardo entro due settimane a decorrere dalla presentazione della stessa. Per quanto riguarda i pareri sui progetti dei settori finanziario o pubblico e l'accordo sugli abbuoni di interessi, la Commissione può chiedere che la proposta finale di progetto le sia presentata, per parere o approvazione, due settimane prima di essere inviata al comitato FI.
6. La BEI non procede a nessuna azione di cui al paragrafo 2 senza un parere favorevole del comitato FI.
Se il comitato FI esprime un parere favorevole, la BEI decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure. In particolare, la BEI può decidere di non dar seguito alla proposta. La BEI informa periodicamente il comitato FI e la Commissione dei casi in cui decide di non dar seguito.
Per i prestiti sulle risorse proprie e per gli investimenti del FI per i quali non è richiesto il parere del comitato FI, la BEI decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure e, nel caso del Fondo investimenti, conformemente agli orientamenti e alle strategie di investimento approvati dal comitato FI.
Se il comitato FI esprime un parere negativo su una proposta di concessione di un abbuono di interessi, la BEI può accordare il prestito in questione senza l'abbuono di interessi. La BEI informa periodicamente il comitato FI e la Commissione di tutti i casi in cui decide di procedere in tal senso.
Alle condizioni stabilite negli orientamenti operativi e purché l'obiettivo essenziale del prestito o dell'investimento a titolo del Fondo investimenti rimanga immutato, la BEI può decidere di modificare i termini di un prestito o di un investimento a titolo del Fondo investimenti su cui il comitato FI abbia dato parere favorevole ai sensi del paragrafo 2 o di un prestito con abbuono di interessi su cui il suddetto comitato abbia dato parere favorevole. In particolare, la BEI può decidere di aumentare l'importo del prestito o dell'investimento a titolo del Fondo investimenti di un massimo del 20 %.
Un tale aumento può, per i progetti con abbuoni d'interessi di cui all', paragrafo 7, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, portare ad un aumento proporzionale del valore dell'abbuono di interessi. La BEI informa periodicamente il comitato FI e la Commissione di tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo. Per i progetti di cui all', paragrafo 7, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, ove sia richiesto un aumento del valore dell'abbuono il comitato FI deve esprimere un parere prima che la BEI possa concederlo.
7. La BEI gestisce gli investimenti a titolo del Fondo investimenti e tutti i fondi detenuti in tale ambito conformemente agli obiettivi dell'accordo. In particolare, può far parte degli organi di gestione e di controllo delle persone giuridiche in cui il Fondo investe, e può impegnare e modificare i diritti detenuti a titolo del Fondo investimenti, nonché dare il relativo scarico, conformemente agli orientamenti operativi.
Storico versioni
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