Art. 15
Valutazione
In vigore dal 14 mag 2007
Valutazione
1. La Commissione e la BEI valutano periodicamente l'esito dell'attuazione delle politiche e dei programmi geografici e tematici, i risultati delle politiche settoriali e l'efficacia della programmazione sulla riduzione della povertà, all'occorrenza mediante valutazioni indipendenti esterne, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Si presta particolare attenzione alla coerenza della politica di sviluppo comunitaria e ai progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio.
2. Tali valutazioni sono effettuate di concerto con il paese o regione partner e con gli Stati membri rappresentanti localmente, con altri Stati membri interessati e, se opportuno, con altri donatori nel tentativo, da parte della Commissione, di attuare le raccomandazioni in materia di efficacia degli aiuti sulla base di valutazioni congiunte.
3. La Commissione invia per informazione le sue relazioni di valutazione nazionali e regionali al Consiglio, al comitato del FES e alla BEI. Conformemente all', paragrafo 4, gli Stati membri possono richiedere in qualsiasi momento che specifiche valutazioni vengano discusse nell'ambito del comitato del FES. Si tiene conto dei risultati della discussione in sede di concezione dei programmi e di assegnazione delle risorse, di coordinamento dei donatori e efficacia degli aiuti.
4. La Commissione coinvolge tutte le parti interessate, compresi i soggetti non pubblici, nella valutazione dell'assistenza comunitaria erogata.
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