Art. 14
Obblighi relativi al controllo e alle relazioni riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza del FES
In vigore dal 14 mag 2007
Obblighi relativi al controllo e alle relazioni riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza del FES
1. La Commissione e la BEI controllano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, l'uso dell'assistenza del FES da parte dei beneficiari.
2. La BEI informa periodicamente la Commissione sull'attuazione dei progetti e dei programmi finanziati con le risorse del 10o FES da essa amministrate, secondo le modalità indicate negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.
3. La Commissione esamina i progressi compiuti nell'attuazione del 10o FES e presenta al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati nonché, ove possibile, sulle principali realizzazioni e sull'impatto dell'assistenza. La relazione è inoltre trasmessa al comitato del FES per uno scambio di opinioni, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
La relazione fornisce, per l'esercizio precedente, informazioni circa le misure finanziate, l'esito delle attività di controllo e di valutazione, il coinvolgimento dei partner e l'armonizzazione tra le loro attività, anche per quanto concerne l'attuazione attraverso la cooperazione delegata come definita dal regolamento finanziario di cui all', paragrafo 2, dell'accordo interno, nonché l'esecuzione di impegni e pagamenti per paese, regione e settore di cooperazione.
Valuta i risultati dell'assistenza sulla riduzione della povertà utilizzando, per quanto possibile, indicatori specifici e misurabili del suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE. Tali indicatori sono allineati ai sistemi di monitoraggio del paese o regione partner e agli indicatori condivisi tra la comunità dei donatori e il paese o regione partner al fine di monitorarne la strategia di sviluppo.
È rivolta particolare attenzione ai progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio.
Le relazioni riguardano altresì i progressi compiuti nell'attuazione dei principi di coordinamento, titolarità e efficacia degli aiuti di cui all' del presente regolamento e coprono le misure di accompagnamento degli accordi di partenariato economico.
4. La BEI fornisce al comitato FI informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del Fondo investimenti. A norma dell'articolo 6 ter dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, a metà e al termine del periodo di applicazione del 10o FES si procede a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del Fondo investimenti. La valutazione intermedia è effettuata da esperti esterni indipendenti, in cooperazione con la BEI ed è messa a disposizione del comitato FI.
5. Nel 2010, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta di valutazione dell'efficienza globale, con i paesi ACP sulla base del paragrafo 7 dell'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE. Si valuteranno i risultati finanziari, segnatamente il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti, e i risultati quantitativi e qualitativi, in particolare le realizzazioni e l'impatto, misurati in termini di progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. La valutazione esplorerà inoltre le possibilità di rafforzare l'allineamento del futuro sostegno comunitario agli Stati ACP alle strategie, alla programmazione e ai cicli di bilancio del paese o regione partner, le possibilità di migliorare l'armonizzazione tra i donatori, e raccomanderà le modalità per conseguire tali obiettivi.
Storico versioni
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