Art. 1

Quadro generale di programmazione e applicazione

In vigore dal 14 mag 2007
Quadro generale di programmazione e applicazione 1.   L'obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo del presente regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile, incluso il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio. 2.   La cooperazione geografica con i paesi e le regioni ACP nell'ambito del 10o FES è fondata sui principi di base e i valori contenuti nelle disposizioni generali dell'accordo di partenariato ACP-CE e tiene conto degli obiettivi di sviluppo e delle strategie di cooperazione di cui al titolo XX del trattato. La dichiarazione congiunta del Consiglio, del 22 dicembre 2005, sulla politica di sviluppo «Il consenso europeo» definisce il quadro generale per indirizzare la programmazione e l'attuazione del 10o FES, compresi i principi indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti. 3.   La dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti include i principi di titolarità, allineamento, armonizzazione, gestione degli aiuti in base ai risultati e responsabilità reciproca validi per i paesi e le regioni partner e per i donatori. Tali principi creeranno le condizioni che consentiranno ai paesi e alle regioni partner di esercitare una leadership effettiva nelle loro politiche e strategie di sviluppo e condurranno ad un approccio basato sul paese o la regione, e guidato da questi, con un'ampia consultazione delle parti interessate e il crescente allineamento agli obiettivi e alle strategie di sviluppo nazionali o regionali, in particolare quelli volti alla riduzione della povertà. Ciò richiede un efficace coordinamento dei donatori, fondato sulla ricerca di complementarità, su un approccio non esclusivo e sulla promozione di iniziative a livello di tutti i donatori, in base alle analisi, ai processi e alle strategie esistenti, e coerentemente ad essi, nonché alle procedure e istituzioni specifiche del paese o della regione. 4.   Fatta salva la necessità di garantire la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo, le misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96, ed ammissibili al finanziamento in conformità del medesimo regolamento, non sono, in linea di principio, finanziate ai sensi del presente regolamento.
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Quadro generale di programmazione e applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2007/617) — Testo vigente | Portale Normativo