Art. 2
Processo di programmazione
In vigore dal 14 mag 2007
Processo di programmazione
1. Il processo di programmazione dell'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione a norma dell'accordo di partenariato ACP-CE, è avviato in conformità degli articoli da 1 a 14 dell'allegato IV di tale accordo e in conformità dei principi generali di cui all' del presente regolamento.
2. Nella fattispecie, ai fini del presente regolamento, per programmazione si intendono:
a)
la preparazione e l'elaborazione di strategie di sostegno nazionali (di seguito «documenti di strategia nazionale») e regionali (di seguito «documenti di strategia regionale»);
b)
una chiara indicazione da parte della Comunità dell'assegnazione finanziaria indicativa programmabile di cui i paesi e le regioni possono beneficiare nell'arco dei sei anni di durata del 10o FES;
c)
la preparazione e l'adozione di un programma indicativo pluriennale per l'attuazione dei documenti di strategia nazionale e dei documenti di strategia regionale;
d)
un processo di revisione che copra i documenti di strategia nazionale e i documenti di strategia regionale, i programmi indicativi pluriennali e il volume delle risorse assegnate loro.
3. La programmazione a livello nazionale e regionale è effettuata in modo coordinato. Nella fattispecie, ai fini del presente regolamento, il coordinamento comprende i seguenti elementi:
a)
il paese o regione partner interessati sono, nella misura del possibile, la forza trainante della programmazione dell'aiuto comunitario. La programmazione, tranne nei casi previsti nel paragrafo 5, è effettuata in comune con il paese o la regione partner e si allinea progressivamente alle strategie del paese o della regione partner volte alla riduzione della povertà o a strategie equivalenti; il processo comune coinvolge, se del caso, altre parti interessate, inclusi parlamenti, autorità locali e altri soggetti non statali rappresentativi, che sono associati al processo di programmazione nella fase appropriata;
b)
la Commissione coordina i lavori per la preparazione e l'elaborazione dei documenti di strategia con gli Stati membri rappresentanti localmente e con la BEI sulle questioni riguardanti i settori di competenza e le operazioni di questa, anche per quanto concerne il Fondo investimenti. Il coordinamento è aperto agli Stati membri che non sono rappresentati a titolo permanente nel paese o nella regione interessati;
c)
la Commissione e gli Stati membri localmente rappresentati si adoperano, se possibile e opportuno, per realizzare una programmazione comune, ivi compresa una strategia comune di risposta. La partecipazione alla programmazione comune è aperta, attraverso meccanismi flessibili, agli Stati membri che non sono permanentemente rappresentati nel paese o nella regione interessati;
d)
la Commissione e gli Stati membri cercano di attivare uno scambio sistematico e frequente di informazioni, anche con altri donatori e banche di sviluppo, e incoraggiano il migliore coordinamento delle politiche, le procedure di armonizzazione, la complementarità e la divisione dei compiti, rafforzando in tal modo l'impatto delle politiche e della programmazione. Il coordinamento dei donatori avviene, per quanto possibile, attraverso i meccanismi esistenti a tale fine e si avvale dei processi di armonizzazione esistenti nel paese o nella regione partner interessati. Il paese o la regione partner interessati dovrebbero, nella misura del possibile, essere la forza trainante del coordinamento dell'aiuto comunitario con gli altri donatori; qualora lo sviluppo di strategie comuni sia già in atto, la programmazione comune dovrebbe rimanere aperta ad altri donatori e, se possibile, essere parte di tali processi esistenti, completarli e rafforzarli.
4. In aggiunta ai documenti di strategia nazionale e regionale, è elaborato e sviluppato con il comitato degli ambasciatori ACP-CE un documento di strategia intra-ACP e il relativo programma indicativo pluriennale, basati sui criteri definiti per il quadro strategico intra-ACP, nel rispetto dei principi di complementarità e portata geografica contenuti nell' dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE.
5. Nelle circostanze eccezionali di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, quando i paesi non hanno accesso ai normali fondi programmabili e/o l'ordinatore nazionale si trova nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni, la Comunità adotta le disposizioni specifiche di cui all', paragrafo 7, del presente regolamento.
6. La programmazione è concepita in modo da rispondere il più possibile ai criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo (di seguito «APS») stabiliti dall'OCSE/DAC.
7. La programmazione, ove opportuno, assicura la visibilità europea nei paesi e nelle regioni partner.
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