Art. 3

Assegnazione delle risorse

In vigore dal 14 mag 2007
Assegnazione delle risorse 1.   All'inizio dei processi di programmazione, la Commissione stabilisce, basandosi sulle esigenze e sui criteri di risultato di cui agli dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, l'assegnazione indicativa pluriennale per ogni paese e regione ACP e per la dotazione intra-ACP su cui si basa ciascun processo entro i limiti fissati all' dell'accordo interno. Questi criteri sono standard, obiettivi e trasparenti. 2.   L'assegnazione nazionale indicativa comprende un importo programmabile, inclusa una quota di incentivazione assegnata sulla base di criteri connessi alla governance in linea con i principi sulla governance adottati dal Consiglio il 16 ottobre 2006, e un'assegnazione per gli imprevisti di cui all', paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE. 3.   Il comitato del FES di cui all' formula un parere secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3, sul metodo usato per l'applicazione dei criteri generali di assegnazione delle risorse presentato dalla Commissione. Le assegnazioni consolidate per gli aiuti nazionali e regionali, in linea con gli importi indicati all' dell'accordo interno, sono integrate nei documenti di strategia nazionale e regionale e nei programmi indicativi pluriennali, e adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3. Gli stanziamenti per i programmi di sostegno speciali e le azioni di cui all', paragrafo 7, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3.
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Assegnazione delle risorse (Art. 3 Regolamento (UE) 2007/617) — Testo vigente | Portale Normativo