Art. 8
Adozione di misure speciali
In vigore dal 14 mag 2007
Adozione di misure speciali
1. Nei casi indicati all', paragrafo 4, la Commissione può adottare misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali, conformemente all', paragrafo 5.
2. Le misure speciali definiscono gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i beneficiari di riferimento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento. Esse forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Includono anche una definizione degli indicatori di risultato da monitorare al momento dell'attuazione delle misure speciali. Tali indicatori, se opportuno, tengono conto dei sistemi di monitoraggio del paese o della regione partner.
3. Le misure speciali di importo superiore a 10 milioni di EUR sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3. La Commissione informa il comitato del FES delle misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR entro un mese dall'adozione. Conformemente all', paragrafo 4, ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, chiedere di inserire nell'ordine del giorno del comitato del FES uno scambio di opinioni su queste operazioni. Detto scambio di opinioni può condurre alla formulazione di raccomandazioni, di cui la Commissione tiene conto.
4. La procedura di gestione di cui all', paragrafo 3, non deve essere applicata per l'adozione delle modifiche delle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio di previsione, l'aumento o la diminuzione del bilancio per un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale ma non superiore a 10 milioni di EUR, a condizione che dette modifiche non influiscano sugli obiettivi iniziali definiti dalla decisione della Commissione. Tali adeguamenti tecnici sono comunicati agli Stati membri entro un mese.
5. Tali misure speciali sono soggette a uno scambio annuale di opinioni in sede di comitato FES, sulla base di una relazione redatta dalla Commissione.
Storico versioni
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