Art. 7
Programmi d'azione annuali
In vigore dal 14 mag 2007
Programmi d'azione annuali
1. La Commissione adotta i programmi d'azione annuali in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui all'.
In casi eccezionali, ad esempio quando non è stato adottato un programma d'azione annuale, la Commissione può adottare, sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali, misure non previste da un programma d'azione annuale secondo le stesse regole e procedure.
2. I programmi d'azione annuali sono elaborati dalla Commissione con il paese o la regione partner, coinvolgendo gli Stati membri rappresentati localmente e di concerto, se opportuno, con altri donatori, segnatamente nei casi di programmazione comune, e con la BEI. I programmi d'azione annuali descrivono il contesto generale e valutano l'assistenza della Comunità e l'esperienza acquisita, anche per quanto concerne il sostegno di bilancio in particolare sulla base delle revisioni operative annuali di cui all', paragrafo 3. Essi precisano gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, l'importo complessivo del finanziamento previsto e l'indicazione degli importi assegnati a fronte di ciascuna operazione. Includono schede individuali e particolareggiate per ciascuna operazione prevista, contenenti un'analisi del contesto settoriale specifico, una descrizione delle azioni da finanziare, i principali soggetti interessati, i risultati previsti sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi, le procedure di gestione, un calendario d'attuazione orientativo e, in caso di sostegno di bilancio, i criteri di erogazione, incluse le eventuali quote variabili. Gli obiettivi sono specifici, misurabili, realistici, parametrati rispetto al tempo, il più possibile allineati agli obiettivi e ai parametri del paese o della regione partner. Essi indicano le modalità per tenere conto delle attività, in corso o previste, della BEI.
3. I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento. Ciascuno Stato membro può chiedere il ritiro di un progetto o programma dal programma d'azione annuale. Se la richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di Stati membri, secondo quanto previsto dall', paragrafo 3, in combinato disposto con il paragrafo 2 dell'accordo interno, il programma d'azione annuale è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione, secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento. A meno che la Commissione, in linea con le opinioni degli Stati membri in seno al comitato FES, non desideri bloccare il ritiro del progetto o del programma, questo è ripresentato al comitato del FES, in una fase successiva, al di fuori del programma d'azione annuale come previsto al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, sotto forma di proposta di finanziamento che la Commissione adotterà successivamente secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento.
4. Le modifiche dei programmi d'azione annuali o delle misure non previste da tali programmi sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3. Le modifiche dei programmi d'azione annuali o delle misure non previste da tali programmi che non superino il 20 % dei progetti, programmi o relative assegnazioni consolidate iniziali, e che non superino i 10 milioni di EUR sono adottate dalla Commissione a condizione che non influiscano sugli obiettivi iniziali definiti dalla decisione della Commissione. La Commissione informa il comitato FES di tali modifiche entro un mese.
5. La Commissione adotta programmi d'azione specifici secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento per le spese di sostegno di cui all', paragrafo 2, dell'accordo interno non coperte dai programmi indicativi pluriennali. Le eventuali modifiche dei programmi d'azione per le spese di sostegno sono adottate in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.
6. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri rappresentati nel paese o nella regione, gli altri Stati membri interessati e, se opportuno, la BEI, in merito all'attuazione dei progetti e dei programmi comunitari. Ciascuno Stato membro e la BEI, a loro volta, informano regolarmente la Commissione in merito alle attività di cooperazione, a livello di paese o di regione, da essi attuate o programmate in ciascun paese o regione determinati.
7. Conformemente all', paragrafo 4, del presente regolamento, ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, chiedere di inserire nell'ordine del giorno del comitato del FES uno scambio di opinioni su questioni connesse all'attuazione di un determinato progetto o programma gestito dalla Commissione. Detto scambio di opinioni può includere le modalità con cui la Commissione valuta i criteri di erogazione del sostegno di bilancio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
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