Art. 19

Registro comunitario

In vigore dal 20 dic 2006
Registro comunitario 1.   La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di seguito denominato «il registro». 2.   Il registro contiene quanto segue: a) le indicazioni nutrizionali e le relative condizioni di applicazione di cui all'allegato; b) le limitazioni adottate a norma dell', paragrafo 5; c) le indicazioni sulla salute autorizzate e le relative condizioni di applicazione di cui all', paragrafo 3, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', all', paragrafo 2 e all', paragrafo 6 e le misure nazionali di cui all', paragrafo 3; d) un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto. Le indicazioni sulla salute autorizzate in base a dati protetti da proprietà industriale sono registrate in un allegato separato del registro unitamente alle seguenti informazioni: 1) la data in cui la Commissione ha autorizzato l'indicazione sulla salute e il nome del richiedente originario che ha ottenuto l'autorizzazione; 2) il fatto che la Commissione ha autorizzato l'indicazione sulla salute in base a dati protetti da proprietà industriale; 3) il fatto che l'indicazione sulla salute è di impiego limitato, a meno che un successivo richiedente non ottenga l'autorizzazione all'impiego senza riferimento ai dati protetti da proprietà industriale del richiedente originario. 3.   Il registro è accessibile al pubblico.
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Registro comunitario (Art. 19 Regolamento (UE) 2006/1924) — Testo vigente | Portale Normativo