Art. 19
Registro comunitario
In vigore dal 20 dic 2006
Registro comunitario
1. La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di seguito denominato «il registro».
2. Il registro contiene quanto segue:
a)
le indicazioni nutrizionali e le relative condizioni di applicazione di cui all'allegato;
b)
le limitazioni adottate a norma dell', paragrafo 5;
c)
le indicazioni sulla salute autorizzate e le relative condizioni di applicazione di cui all', paragrafo 3, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', all', paragrafo 2 e all', paragrafo 6 e le misure nazionali di cui all', paragrafo 3;
d)
un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto.
Le indicazioni sulla salute autorizzate in base a dati protetti da proprietà industriale sono registrate in un allegato separato del registro unitamente alle seguenti informazioni:
1)
la data in cui la Commissione ha autorizzato l'indicazione sulla salute e il nome del richiedente originario che ha ottenuto l'autorizzazione;
2)
il fatto che la Commissione ha autorizzato l'indicazione sulla salute in base a dati protetti da proprietà industriale;
3)
il fatto che l'indicazione sulla salute è di impiego limitato, a meno che un successivo richiedente non ottenga l'autorizzazione all'impiego senza riferimento ai dati protetti da proprietà industriale del richiedente originario.
3. Il registro è accessibile al pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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