Art. 17
Autorizzazione comunitaria
In vigore dal 20 dic 2006
Autorizzazione comunitaria
1. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, la Commissione presenta al comitato di cui all', paragrafo 2 un progetto di decisione relativo agli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, tenuto conto del parere dell'Autorità, di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione motiva le divergenze.
2. Il progetto di decisione che modifica l'elenco delle indicazioni sulla salute consentite riporta i dettagli di cui all', paragrafo 4.
3. La decisione definitiva sulla domanda è adottata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
4. La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione adottata e ne pubblica i dettagli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. Le indicazioni sulla salute incluse negli elenchi di cui agli possono essere utilizzate in osservanza delle condizioni ad esse applicabili da qualsiasi operatore del settore alimentare se il loro uso non è limitato a norma dell'.
6. La concessione dell'autorizzazione non riduce la responsabilità generale in campo civile e penale dell'operatore del settore alimentare in relazione all'alimento in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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