Art. 15

Domanda di autorizzazione

In vigore dal 20 dic 2006
Domanda di autorizzazione 1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, è presentata una domanda di autorizzazione a norma dei paragrafi seguenti. 2.   La domanda è trasmessa alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. a) La competente autorità nazionale: i) rilascia ricevuta della domanda, per iscritto, entro 14 giorni dal ricevimento stesso. La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda; ii) informa senz'indugio l'Autorità e iii) mette a disposizione dell'Autorità la domanda e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente. b) L'Autorità: i) informa senza indugio della domanda gli altri Stati membri e la Commissione e mette a loro disposizione la domanda e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente; ii) rende pubblica la sintesi della domanda di cui al paragrafo 3, lettera g). 3.   La domanda riporta: a) nome e indirizzo del richiedente; b) sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure alimento o categoria di alimenti, in riferimento a cui sarà fornita l'indicazione sulla salute e sue caratteristiche particolari; c) copia degli studi, compresi, se del caso, studi indipendenti e soggetti a controllo degli esperti, effettuati relativamente all'indicazione sulla salute, nonché ogni altro materiale disponibile per dimostrare che detta indicazione rispetta i criteri del presente regolamento; d) se del caso, riferimento specifico alle informazioni da considerare protette dalla proprietà industriale, con giustificazione accettabile; e) copia di altri studi scientifici riguardanti l'indicazione sulla salute in esame; f) una proposta di formulazione dell'indicazione sulla salute per la quale è richiesta l'autorizzazione, comprese, se del caso, le condizioni d'impiego specifiche; g) una sintesi della domanda. 4.   Previa consultazione dell'Autorità, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, le norme di attuazione del presente articolo, comprese norme relative alla stesura e alla presentazione della domanda. 5.   Per assistere gli operatori del settore alimentare, in particolare le PMI, nella stesura e nella presentazione della domanda di valutazione scientifica la Commissione, in stretta cooperazione con l'Autorità, mette a disposizione assistenza tecnica e strumenti adeguati.
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Domanda di autorizzazione (Art. 15 Regolamento (UE) 2006/1924) — Testo vigente | Portale Normativo