Art. 16

Parere dell'Autorità

In vigore dal 20 dic 2006
Parere dell'Autorità 1.   Nel formulare il parere, l'Autorità si sforza di rispettare un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda valida. Detto termine è prorogato qualora l'Autorità chieda al richiedente ulteriori informazioni a norma del paragrafo 2. 2.   Se del caso, l'Autorità, o una delle competenti autorità nazionali per suo tramite, può chiedere al richiedente di completare i dettagli che corredano la domanda entro una data scadenza. 3.   Per elaborare il parere, l'Autorità: a) si accerta che la formulazione proposta per l'indicazione sulla salute sia basata su dati scientifici; b) valuta se la formulazione dell'indicazione sulla salute soddisfa i criteri stabiliti dal presente regolamento; c) si esprime sulla formulazione proposta per l'indicazione sulla salute, valutando se è comprensibile e significativa per il consumatore medio. 4.   Il parere favorevole all'autorizzazione dell'indicazione sulla salute riporta i seguenti dettagli: a) nome e indirizzo del richiedente; b) sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure alimento o categoria di alimenti, in riferimento a cui sarà fornita l'indicazione e le sue caratteristiche particolari; c) la formulazione raccomandata dell'indicazione sulla salute proposta, comprese, se del caso, le condizioni d'impiego specifiche; d) se applicabile, condizioni o restrizioni d'uso dell'alimento e/o una dicitura o avvertenza supplementare che dovrebbe accompagnare l'indicazione sulla salute sull'etichettatura e nella pubblicità. 5.   L'Autorità trasmette il parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente, allegandovi una relazione in cui descrive la propria valutazione dell'indicazione sulla salute, e comunica i motivi alla base del parere e le informazioni su cui questo è basato. 6.   L'Autorità rende pubblico il parere a norma dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002. Il richiedente o altro cittadino può rivolgere osservazioni alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione.
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Parere dell'Autorità (Art. 16 Regolamento (UE) 2006/1924) — Testo vigente | Portale Normativo