Art. 18
Modifica, sospensione e revoca dell' autorizzazione
In vigore dal 20 dic 2006
Modifica, sospensione e revoca dell' autorizzazione
1. Il richiedente/utilizzatore di un'indicazione inclusa in uno degli elenchi di cui agli può richiedere una modifica dell'elenco pertinente. La procedura di cui agli articoli da 15 a 17 si applica mutatis mutandis.
2. Di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità esprime un parere per stabilire se un'indicazione sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli soddisfi ancora le condizioni del presente regolamento.
Essa trasmette immediatamente il parere alla Commissione e agli Stati membri e, se del caso, al richiedente originario dell'indicazione in questione. L'Autorità rende pubblico il parere a norma dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002.
Il richiedente/utilizzatore o altro cittadino può rivolgere osservazioni alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione.
La Commissione esamina quanto prima il parere dell'Autorità e tutte le osservazioni ricevute. Se del caso, l'autorizzazione è modificata, sospesa o revocata secondo la procedura di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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