Art. 13
Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1924:oj#art-13
Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia
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L'articolo disciplina le indicazioni sulla salute riguardanti la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, le funzioni psicologiche e comportamentali, oppure il controllo del peso e il senso di sazietà. Tali indicazioni possono essere utilizzate senza una specifica procedura di autorizzazione individuale purché siano incluse in un apposito elenco comunitario, basate su dati scientifici generalmente accettati e ben comprese dal consumatore medio. Gli Stati membri hanno trasmesso le proprie proposte alla Commissione, la quale adotta l'elenco ufficiale delle indicazioni consentite e le relative condizioni d'uso previa consultazione dell'Autorità. Eventuali modifiche basate su dati consolidati seguono una procedura specifica, mentre l'inserimento di indicazioni basate su dati scientifici recenti o protetti da riservatezza deve seguire una procedura autorizzativa più rigorosa.
La norma mira a consentire e regolamentare l'uso di indicazioni sulla salute generiche (non legate alla riduzione del rischio di malattia) garantendo che siano fondate su dati scientifici solidi e comprensibili per i consumatori.
Si applica a chi impiega indicazioni sulla salute relative alle funzioni dell'organismo, alla psicologia o al peso, nonché agli Stati membri e alla Commissione europea incaricati di definire e aggiornare l'elenco consentito.
Un produttore intende inserire sulla confezione di un alimento un'indicazione relativa al ruolo di una sostanza nutritiva per la crescita e le funzioni dell'organismo. Potrà farlo senza richiedere una specifica autorizzazione preventiva se l'indicazione è presente nell'elenco comunitario, rispetta le condizioni d'uso previste ed è comprensibile per il consumatore medio.
Gli Stati membri avevano l'obbligo di fornire i propri elenchi entro il 31 gennaio 2008 con le relative condizioni e fondatezza scientifica; la Commissione aveva l'incarico di adottare l'elenco comunitario e le condizioni d'impiego entro il 31 gennaio 2010 previa consultazione dell'Autorità. Non sono menzionate specifiche sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.