Art. 13
Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia
In vigore dal 20 dic 2006
Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia
1. Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi:
a)
il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o
b)
funzioni psicologiche e comportamentali, o
c)
fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare,
che sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza essere oggetto della procedura di autorizzazione di cui agli articoli da 15 a 18, purché siano:
i)
basate su dati scientifici generalmente accettati e
ii)
ben comprese dal consumatore medio.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 gennaio 2008, corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.
3. Previa consultazione dell'Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, l'elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.
4. Qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al paragrafo 3 basata su dati scientifici generalmente accettati è adottata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, previa consultazione dell'Autorità, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro.
5. Qualsiasi inserimento di indicazioni nell'elenco di cui al paragrafo 3 basate su dati scientifici recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati è adottato secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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