Art. 13

Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia

In vigore dal 20 dic 2006
Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia 1.   Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi: a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o b) funzioni psicologiche e comportamentali, o c) fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare, che sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza essere oggetto della procedura di autorizzazione di cui agli articoli da 15 a 18, purché siano: i) basate su dati scientifici generalmente accettati e ii) ben comprese dal consumatore medio. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 gennaio 2008, corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente. 3.   Previa consultazione dell'Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, l'elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego. 4.   Qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al paragrafo 3 basata su dati scientifici generalmente accettati è adottata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, previa consultazione dell'Autorità, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro. 5.   Qualsiasi inserimento di indicazioni nell'elenco di cui al paragrafo 3 basate su dati scientifici recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati è adottato secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

L'articolo disciplina le indicazioni sulla salute riguardanti la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, le funzioni psicologiche e comportamentali, oppure il controllo del peso e il senso di sazietà. Tali indicazioni possono essere utilizzate senza una specifica procedura di autorizzazione individuale purché siano incluse in un apposito elenco comunitario, basate su dati scientifici generalmente accettati e ben comprese dal consumatore medio. Gli Stati membri hanno trasmesso le proprie proposte alla Commissione, la quale adotta l'elenco ufficiale delle indicazioni consentite e le relative condizioni d'uso previa consultazione dell'Autorità. Eventuali modifiche basate su dati consolidati seguono una procedura specifica, mentre l'inserimento di indicazioni basate su dati scientifici recenti o protetti da riservatezza deve seguire una procedura autorizzativa più rigorosa.

Perché esiste questa norma

La norma mira a consentire e regolamentare l'uso di indicazioni sulla salute generiche (non legate alla riduzione del rischio di malattia) garantendo che siano fondate su dati scientifici solidi e comprensibili per i consumatori.

A chi si applica

Si applica a chi impiega indicazioni sulla salute relative alle funzioni dell'organismo, alla psicologia o al peso, nonché agli Stati membri e alla Commissione europea incaricati di definire e aggiornare l'elenco consentito.

Esempio pratico

Un produttore intende inserire sulla confezione di un alimento un'indicazione relativa al ruolo di una sostanza nutritiva per la crescita e le funzioni dell'organismo. Potrà farlo senza richiedere una specifica autorizzazione preventiva se l'indicazione è presente nell'elenco comunitario, rispetta le condizioni d'uso previste ed è comprensibile per il consumatore medio.

Adempimenti e conseguenze

Gli Stati membri avevano l'obbligo di fornire i propri elenchi entro il 31 gennaio 2008 con le relative condizioni e fondatezza scientifica; la Commissione aveva l'incarico di adottare l'elenco comunitario e le condizioni d'impiego entro il 31 gennaio 2010 previa consultazione dell'Autorità. Non sono menzionate specifiche sanzioni nel testo.

Domande frequenti

Quali categorie di indicazioni sulla salute rientrano in questo articolo?Rientrano le indicazioni relative al ruolo di sostanze nutritive/altre sostanze per crescita, sviluppo e funzioni dell'organismo, alle funzioni psicologiche e comportamentali, e al dimagrimento, controllo del peso, senso di sazietà o riduzione dell'energia.
A quali condizioni queste indicazioni possono essere fornite senza autorizzazione preventiva?Devono essere incluse nell'elenco comunitario adottato dalla Commissione, basate su dati scientifici generalmente accettati e ben comprese dal consumatore medio.
Cosa accade se un'indicazione si basa su dati scientifici recenti o con dati riservati?L'inserimento nell'elenco di indicazioni fondate su prove scientifiche recenti o che richiedono la protezione di dati riservati non beneficia della procedura semplificata, ma deve seguire la specifica procedura di autorizzazione prevista dagli articoli da 15 a 18.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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