Art. 22

Procedura di notifica

In vigore dal 20 dic 2006
Procedura di notifica 1.   Se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione, esso notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. 2.   La Commissione consulta il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002 (in seguito denominato il «comitato») se ritiene utile tale consultazione o se essa è richiesta da uno Stato membro ed esprime un parere sulle misure previste. 3.   Lo Stato membro interessato può adottare le misure previste sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto parere negativo dalla Commissione. Se il parere è negativo la Commissione determina, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 e prima dello scadere del termine di cui al primo comma del presente paragrafo, se le misure previste possono essere attuate. La Commissione può chiedere che siano apportate alcune modifiche alla misura prevista.
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