Art. 21

Disposizioni nazionali

In vigore dal 20 dic 2006
Disposizioni nazionali Fatte salve le disposizioni del trattato, in particolare gli , gli Stati membri non possono limitare o proibire il commercio o la pubblicità dei prodotti alimentari conformi al presente regolamento applicando disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano le indicazioni impiegate in determinati prodotti alimentari o in tutti i prodotti alimentari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1924:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni nazionali (Art. 21 Regolamento (UE) 2006/1924) — Testo vigente | Portale Normativo