Art. 21
Disposizioni nazionali
In vigore dal 20 dic 2006
Disposizioni nazionali
Fatte salve le disposizioni del trattato, in particolare gli , gli Stati membri non possono limitare o proibire il commercio o la pubblicità dei prodotti alimentari conformi al presente regolamento applicando disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano le indicazioni impiegate in determinati prodotti alimentari o in tutti i prodotti alimentari.
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