Art. 23

Misure di salvaguardia

In vigore dal 20 dic 2006
Misure di salvaguardia 1.   Se uno Stato membro ha motivi gravi per ritenere che un'indicazione non sia conforme al presente regolamento o che la fondatezza scientifica di cui all' sia insufficiente, esso può sospendere temporaneamente l'impiego dell'indicazione in questione sul proprio territorio. Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sospensione. 2.   Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, è adottata una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere dall'Autorità. La Commissione può avviare tale procedura di propria iniziativa. 3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere la sospensione fino a che non gli sia stata notificata la decisione di cui al paragrafo 2.
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