Art. 23
Misure di salvaguardia
In vigore dal 20 dic 2006
Misure di salvaguardia
1. Se uno Stato membro ha motivi gravi per ritenere che un'indicazione non sia conforme al presente regolamento o che la fondatezza scientifica di cui all' sia insufficiente, esso può sospendere temporaneamente l'impiego dell'indicazione in questione sul proprio territorio.
Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sospensione.
2. Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, è adottata una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere dall'Autorità.
La Commissione può avviare tale procedura di propria iniziativa.
3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere la sospensione fino a che non gli sia stata notificata la decisione di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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