Art. 6
Fondatezza scientifica delle indicazioni
In vigore dal 20 dic 2006
Fondatezza scientifica delle indicazioni
1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su dati scientifici generalmente accettati.
2. L'operatore del settore alimentare che formula un'indicazione nutrizionale o sulla salute giustifica l'impiego di tale indicazione.
3. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore alimentare o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1924:oj#art-6