Art. 6

Fondatezza scientifica delle indicazioni

In vigore dal 20 dic 2006
Fondatezza scientifica delle indicazioni 1.   Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su dati scientifici generalmente accettati. 2.   L'operatore del settore alimentare che formula un'indicazione nutrizionale o sulla salute giustifica l'impiego di tale indicazione. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore alimentare o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del presente regolamento.
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