Art. 7
Informazioni nutrizionali
In vigore dal 20 dic 2006
Informazioni nutrizionali
L'obbligo di fornire informazioni a norma della direttiva 90/496/CEE quando è formulata un'indicazione nutrizionale, e le relative modalità, si applicano mutatis mutandis allorché è formulata un'indicazione nutrizionale sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica. Tuttavia, le informazioni da presentare sono costituite dalle informazioni del gruppo 2 di cui all', paragrafo 1 della direttiva 90/496/CEE.
Inoltre, secondo i casi, la quantità della sostanza cui fa riferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura sull'etichettatura nutrizionale è indicata anche nello stesso campo visivo delle informazioni nutrizionali ed è espressa a norma dell' della direttiva 90/496/CEE.
Nel caso di integratori alimentari, le informazioni nutrizionali sono riportate a norma dell' della direttiva 2002/46/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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