Art. 4
Condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute
In vigore dal 20 dic 2006
Condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute
1. Entro il 19 gennaio 2009, la Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici e le condizioni, comprese le esenzioni, da rispettare per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti e/o loro categorie.
I profili nutrizionali definiti per gli alimenti e/o loro categorie e le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti e/o loro categorie in considerazione dei loro profili nutrizionali sono elaborati tenendo conto, in particolare:
a)
delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto alimentare, quali grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio;
b)
del ruolo e dell'importanza dell'alimento (o delle categorie di alimenti) nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i bambini;
c)
della composizione nutrizionale globale dell'alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto.
I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute.
Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione chiede all'Autorità di fornire, entro 12 mesi, un pertinente parere scientifico riguardante in particolare i punti seguenti:
i)
necessità di stabilire profili per gli alimenti in generale e/o per le loro categorie;
ii)
scelta e dosaggio delle sostanze nutritive da prendere in considerazione;
iii)
scelta di quantitativi/basi di riferimento per i profili;
iv)
metodo di calcolo dei profili e
v)
prova del sistema proposto.
Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione procede a consultazioni con le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori.
I profili nutrizionali e le loro condizioni di uso sono aggiornati per tener conto degli sviluppi scientifici in materia secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
2. In deroga al paragrafo 1, le indicazioni nutrizionali relative alla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio sono consentite, senza fare riferimento a un profilo per una o più sostanze nutritive per cui viene data l'indicazione, purché risultino conformi alle condizioni del presente regolamento.
3. Le bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol non possono recare:
a)
indicazioni sulla salute;
b)
indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a una riduzione nel contenuto alcolico o energetico.
4. In mancanza di norme comunitarie specifiche sulle indicazioni nutrizionali riguardanti la riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono alcol, possono essere applicate norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato.
5. Gli alimenti o le categorie di alimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3 per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate possono essere determinati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 e alla luce di prove scientifiche.
Storico versioni
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