Art. 3
Principi generali per tutte le indicazioni
In vigore dal 20 dic 2006
Principi generali per tutte le indicazioni
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.
Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:
a)
essere falso, ambiguo o fuorviante;
b)
dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;
c)
incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento;
d)
affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, deroghe e le relative condizioni di applicazione, in considerazione della situazione particolare esistente negli Stati membri;
e)
fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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